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Ecobonus 110% e cessione del credito: come procedere per ottenere le detrazioni fiscali

Dal 15 ottobre 2020 è attiva l’opzione relativa alla comunicazione dello sconto in fattura o di cessione del credito, da effettuarsi direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le detrazioni riguardano il "Superbonus" del 110% e tutte le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche di edifici individuali o condominiali, ma i protocolli previsti presentano alcune differenze, riguardanti i soggetti abilitati alla richiesta. Vediamo qual è la procedura da seguire e quali sono i crediti che possono essere ceduti.

 

La cessione del credito: in cosa consiste

Il Decreto rilancio ha previsto l’innalzamento al 110% dell’aliquota sulle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per lavori di riqualificazione energetica degli edifici, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Prima di entrare nel dettaglio del protocollo fissato dalla legge nella fattispecie in esame, spendiamo qualche parola sull’istituto giuridico della cessione del credito, per meglio comprenderne il funzionamento. Gli artt. 1260 e seguenti del Codice civile dettano la disciplina delLa cessione del credito: si tratta di un contratto bilaterale con cui il creditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario), un credito vantato nei confronti del debitore (ceduto). Varie possono essere le cause di un simile contratto, che può essere concluso a titolo oneroso o gratuito e che, avendo effetti reali, si perfeziona con il consenso delle parti, perché è tramite l’accordo che si trasferisce il diritto oggetto della cessione. La cessione di credito non comporta l’obbligo del cedente alla garanzia sulla solvenza del debitore (cessione pro soluto), ma il creditore può anche decidere di prestare tale garanzia (cessione pro solvendo).

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Sconto in fattura e cessione del credito: cosa prevedono i bonus governativi

I lavori che danno diritto alle detrazioni riguardano tutte le spese sostenute per interventi come:

  • l’isolamento termico, l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento e la riduzione del rischio sismico;
  • la ristrutturazione di edifici;
  • la riqualificazione energetica;
  • la riparazione delle facciate;
  • l’ installazione di impianti fotovoltaici;
  • l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

La detrazione può essere ceduta ai fornitori dei servizi o dei beni utilizzati per realizzare gli interventi, ma anche a soggetti terzi (come enti, società, professionisti), a banche e istituti di credito o a intermediari finanziari. In alternativa, al posto della detrazione è possibile richiedere direttamente al fornitore lo sconto in fattura, il cui ammontare è calcolato in proporzione all’importo da pagare, applicando la percentuale prevista per ogni tipologia di intervento. Il fornitore potrà, a sua volta, cedere la detrazione a terzi oppure utilizzarla sotto forma di credito d’imposta. L’opzione di cessione del credito può essere esercitata per ogni stato di avanzamento dei lavori che, nel caso di "Superbonus" del 110%, non potranno essere più di due per ciascun intervento.

 

Ecobonus 110% e comunicazione di cessione del credito: come procedere

Il beneficiario della detrazione deve comunicare personalmente all’Agenzia delle Entrate la richiesta di cessione della detrazione; può farlo in via telematica, attraverso il sito dell’Agenzia, ma può anche affidare lo svolgimento della procedura a un CAF o a un professionista abilitato. Per il caso di lavori di ristrutturazione o riqualificazione eseguiti su un edificio condominiale, incaricato alla comunicazione sarà:

  • l’amministratore del condominio, se presente;
  • un condomino appositamente delegato, nel caso di condominio minimo, senza obbligo di amministratore;
  • il professionista che dirige i lavori e rilascia il visto di conformità.

 

Il certificato di asseverazione e la sua trasmissione all’ENEA

Se in un edificio sono stati eseguiti lavori di riqualificazione energetica, la comunicazione di cessione del credito dovrà essere preceduta dal rilascio, da parte di un professionista abilitato, del documento di asseverazione "sul rispetto dei requisiti e della congruità delle spese" dei lavori svolti. Ma non solo: il certificato di asseverazione deve essere trasmesso all’ENEA per l’accertamento dei requisiti richiesti.
La trasmissione dell’asseverazione può avvenire direttamente sul sito dell’ENEA, allegando contestualmente la documentazione relativa ai lavori, che devono essere iniziati e conclusi prima della data in cui avviene la trasmissione sul portale ENEA. Trascorsi 5 giorni dal rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione, si potrà effettuare la comunicazione di cessione del credito d’imposta.

A sua volta, l’ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici contenuti nel certificato, perché venga effettuata un’ulteriore verifica sull’asseverazione concessa dal tecnico. Solo in seguito a quest’ultima verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, la cessione del credito potrà essere autorizzata o, in mancanza dei requisiti richiesti, scartata. In entrambe le ipotesi, l’Agenzia delle Entrate dovrà darne comunicazione ai soggetti richiedenti, indicando, in caso di esclusione, i motivi della decisione.